(massima n. 1)
L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dispone semplicemente l'aggravamento della pena prevista dall'art. 699 c.p. per il porto d'arma senza licenza, e non modifica in null'altro la fisionomia dell'illecito, che ha e conserva natura contravvenzionale. (Nella specie era stato sostenuto il difetto di correlazione tra la sentenza di condanna, emessa in base alla nuova disposizione di legge e l'imputazione nella quale figurava il richiamo all'art. 699 c.p.).