(massima n. 1)
In tema di cosiddetto condono edilizio, la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. è estinta per il pagamento dell'oblazione, seguito dal rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica. La natura di reato di danno non è di ostacolo, poiché l'ampia formula utilizzata dal comma ottavo dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994 — secondo cui occorre un'espressa autorizzazione in sanatoria, differente dal semplice parere di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985 e successive modifiche ed integrazioni — rende possibile l'inclusione della violazione de qua, tra quelle estinguibili.