(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 1, sexies L. 8 agosto 1985, n. 431, in tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, non può parlarsi o è comunque irrilevante, di inesistenza assoluta di danno ambientale solo perché l'imputato sia stato assolto dal reato di cui all'art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), che è bensì reato di danno, ma la cui sussistenza non condiziona quella del reato ex art. 1 sexies legge citata, consistente, quest'ultimo, nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione o — il che è equivalente giuridicamente — in essenziale difformità dalle precise prescrizioni imposte dall'atto autorizzativo.