(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 734 c.p., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non č sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma č necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, cosė che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo.