(massima n. 1)
In materia di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, gli interventi su beni tutelati previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio dell'autoritą preposta alla tutela del vincolo non possono integrare il reato di cui all'art. 734 c.p., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, fatto salvo il giudizio incidentale di legittimitą attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni e gli interessi in conflitto.