(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 c.p., non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, ma la condotta di deturpamento può anche essere successiva ad altri fatti, sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il reato de quo in caso di condotta successiva a ripetuti comportamenti di illecito abbandono di rifiuti, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il giudice del merito non aveva dato congrua motivazione in ordine alla concreta idoneità causale della condotta di deturpamento).