(massima n. 2)
In tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali, va esclusa la sussistenza dell'elemento psicologico, qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione paesistica. Quando l'entità dell'alterazione infici — per la sua enormità — la presunzione di legittimità del nulla-osta, su cui il soggetto aveva ragione di confidare, il reato è però ugualmente configurabile.