(massima n. 1)
La distruzione o l'alterazione del paesaggio si verifica, nell'ipotesi di costruzione o demolizione, all'epoca della ultimazione delle due attivitā. In quel momento in danno č ormai intervenuto. La successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta, ormai esaurita, ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato č quindi permanente, ma detta permanenza termina con la cessazione dei lavori.