(massima n. 1)
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell'attivitą vietata. (Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico).