(massima n. 1)
Il limite che l'art. 1102 c.c. pone al potere di utilizzazione della cosa comune da parte di ciascun condomino č quello del divieto di alterarne la destinazione e di impedire che altri ne faccia parimenti uso secondo il suo diritto. Pertanto l'uso particolare della cosa comune da parte del condomino non deve determinare pregiudizievoli invadenze nell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari, ancorché non ne sia impedito l'uso.