(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di sussistenza dei minori č punibile ai sensi dell'art. 731 c.p. il cui precetto deve ritenersi integrato con le norme che prevedono la estensione dell'obbligo scolastico sino al termine della scuola media e comunque fino al compimento del quindicesimo anno di etā.