(massima n. 1)
L'obbligo di curare l'istruzione elementare e media del figlio minore sussiste anche se quest'ultimo sia stato affidato in sede di divorzio all'altro coniuge. Ne deriva che č configurabile il reato di cui all'art. 731 c.p. a carico del genitore non affidatario, anche quando il minore non frequenti la scuola per comportamento addebitabile, in primo luogo, all'affidatario, ma il comportamento di costui non abbia trovato nell'adeguato interessamento del primo alcun rimedio.