(massima n. 1)
Il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione dalla responsabilitą in ordine al reato di cui all'art. 731 c.p., inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, atteso che si configura quale giusto motivo idoneo ad escludere l'antigiuridicitą dell'ipotesi di cui al citato art. 731 soltanto il rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario, dell'obbligato e che persista dopo che si sia usata ogni argomentazione persuasiva ed ogni altro espediente educativo, secondo il livello socio-economico e culturale dei soggetti coinvolti, e si sia fatto ricorso, ove possibile, agli organi di assistenza sociale.