(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 c.p., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53) non č seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'estensione della norma sanzionatoria dell'art. 731 c.p. a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica "in malam partem").