(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori la mancata conoscenza, da parte dei genitori, della omessa frequentazione scolastica dei propri figli non esclude l'elemento soggettivo, incombendo comunque su di essi uno specifico dovere, morale e giuridico, di vigilanza.