(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di bestemmia di cui all'art. 724 c.p., è necessario che il comportamento avvenga «pubblicamente», nel senso precisato dall'art. 266, quarto comma, c.p. Infatti, poiché l'azione, che offende il comune senso religioso, consiste nella pronuncia di invettive e parole oltraggiose contro la divinità e contro simboli o persone venerate nella religione, è necessario, perché si verifichi l'evento, oltre il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico, anche quello della vicinanza di più persone, cioè l'effettiva possibilità che la bestemmia venga percepita. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato perché il fatto era avvenuto in presenza del solo vigile che procedeva alla contestazione di una contravvenzione).