(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di bestemmia, di cui all'art. 724 c.p., è assolutamente necessaria — per legittimità di contestazione e per attuazione di difesa — la concreta individuazione della bestemmia medesima. (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna, per insussistenza del fatto, poiché le risultanze processuali attestavano che l'imputato aveva pronunziato pubblicamente «bestemmie» contro Dio e la Divinità, ma non specificavano le parole adoperate né offrivano elementi per ricostruirle o individuarle).