(massima n. 1)
In materia di gioco d'azzardo, il denaro che a norma dell'art. 722 c.p. deve essere confiscato non è solo quello impegnato nel giuoco al momento della constatazione da parte dei verbalizzanti, ma anche quello «esposto» a tal fine, vale a dire quello che, sebbene trovato in tasca al giocatore — perché precipitosamente ripostovi al momento della sorpresa da parte delle forze dell'ordine o perché ancora non impiegato nel giuoco — deve ritenersi, per fatti concludenti, essere ad esso destinato.