(massima n. 1)
i sensi degli artt. 56 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. sull'istruzione superiore) e 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 legge 3 aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta ope legis all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita motivata delibera.