(massima n. 1)
L'Avvocatura dello Stato, cui spetta, senza bisogno di mandato, la rappresentanza processuale delle amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, ha la capacitą di compiere tutti gli atti processuali consentiti al difensore munito di mandato, con la sola esclusione (in mancanza di un espresso conferimento del relativo potere), di quelli che importano una disposizione del diritto in contesa; il rapporto sottostante a quello di mandato ex lege fra l'amministrazione e l'Avvocatura e relativo alla gestione della lite costituisce un rapporto meramente interno all'amministrazione medesima, senza alcuna necessitą che questa deliberi, con atti di rilievo esterno, la sua volontą di agire o resistere in giudizio, nei vari gradi e fasi di esso.