(massima n. 1)
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio delle Regioni da parte dell'Avvocatura dello Stato, la legge reg. non può prevedere, nemmeno nelle Regioni a statuto speciale, la necessità del mandato specifico all'Avvocatura stessa, avendo lo Stato legislazione esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa (art. 117 Cost. lett. c), con la sola possibilità di attribuire condizioni particolari di autonomia limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace. Né la costituzione con legge reg. di un servizio legale interno, cui venga istituzionalmente demandato il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Regione (nella specie: art. 3 della legge della Regione Calabria 17 aprile 1984, n. 24), comporta, nel silenzio della legge, la rinunzia della Regione stessa ad avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato o configura una abrogazione tacita dell'art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. A tale riguardo, anche nel caso in cui la Regione scelga di avvalersi, per la difesa in giudizio, non del proprio servizio legale ma dell'Avvocatura dello Stato, deve trovare integrale applicazione la normativa statale sul suddetto patrocinio facoltativo, sicché si applicano, l'art. 1, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, richiamato dal successivo art. 45, in base al quale non è richiesto, per lo ius postulandi dell'Avvocato dello Stato, il rilascio del mandato, nonché l'art. 12 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ai cui sensi l'Avvocato dello Stato non è onerato della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.