(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolaritą della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, č sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualitą, in quanto la delega rilasciata dall'autoritą amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non č equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 c.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalitą indistinta di controversie future.