(massima n. 1)
La Comunità europea che sia parte in una lite può giovarsi dell'assistenza e difesa di un avvocato del libero foro, non avendo l'obbligo, in quanto ente sovranazionale, di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, significativamente rivolgendosi il tenore letterale del d.p.r. 17 febbraio 1981, n. 173, non alla Comunità o alla Commissione, bensì all'Avvocatura stessa, la quale può assumere il patrocinio legale di un ente soltanto in presenza di un'espressa disposizione legislativa al riguardo.