(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell'art. 82 c.p.c. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullitą relativa, non rilevabile d'ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimitą.