(massima n. 1)
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l'autorizzazione a stare in giudizio di persona, «in considerazione della natura e entitą della causa» ex art. 82 c.p.c., attiene all'accertamento che nulla osti a che il soggetto possa agire senza il patrocinio di un difensore, ed č volta a rimuovere un limite al potere della parte di agire personalmente, essendo pertanto volta a tutelare, oltre a quello delle parti, anche l'interesse generale e costituzionalmente garantito dell'effettivitą del diritto di difesa. Tale mancanza di autorizzazione dą luogo all'invalida costituzione del rapporto processuale, deducibile dalla controparte e rilevabile anche d'ufficio dal giudice, ma sanabile con effetto ex tunc qualora essa autorizzazione venga concessa successivamente alla costituzione del soggetto, rimanendo anche in tal caso assicurate le esigenze di tutela perseguite dalla norma.