Cassazione civileSez. Isentenza n. 8026del 6 aprile 2006
(1 massima)
(massima n. 1)
Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui č ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltā di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto.