(massima n. 2)
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c., sebbene intervenuto durante il processo e in forma implicita, non può essere revocato, con l'effetto di rendere invalida la costituzione del rapporto processuale, potendo il giudice di pace, con la sentenza che definisce il giudizio, unicamente dichiarare l'eventuale nullità della concessa autorizzazione.