(massima n. 1)
Le disposizioni degli artt. 82 e 83 c.p.c., sul patrocinio delle parti e la procura alla lite, trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione. Pertanto, nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, devoluto al tribunale, l'intervento del creditore, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, ovvero anche, se munito di titolo esecutivo, per compiere o promuovere il compimento di singoli atti del processo, richiede il ministero di un procuratore legale abilitato nel distretto in cui ha sede detto tribunale e ciò anche nel caso di intervento di un'esattoria delle imposte ove rappresentata dal collettore, non trovando deroga il citato art. 82 c.p.c. nel disposto dell'art. 130 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858. Ne deriva che l'intervento effettuato in detto processo dal creditore personalmente, in quanto proveniente da soggetto privo dello ius postulandi, si traduce in un atto giuridicamente inesistente, per inidoneità assoluta a raggiungere lo scopo cui è destinato, e come tale non è suscettibile di sanatoria per effetto di successiva comparizione di procuratore munito di regolare mandato (la quale, nel concorso dei prescritti requisiti, può eventualmente integrare un intervento tardivo con valore ex nunc), con l'ulteriore conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi, esperibile dagli interessati per far valere detta inesistenza, non è soggetta al termine perentorio di cinque giorni, ma può essere proposta in qualunque momento durante il corso del processo esecutivo.