(massima n. 1)
A seguito della legge 24 febbraio 1997 n. 27, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'(unico) albo degli avvocati, abrogando (all'art. 6) l'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo intra districtum, è venuta meno la distinzione tra avvocato e procuratore e quindi, essendo il primo abilitato ad operare indifferentemente come difensore e come rappresentante della parte, può svolgere il suo patrocinio senza limitazioni territoriali. Tale jus superveniens non vale però a sanare le nullità degli atti in precedenza compiuti in violazione dell'art. 5 cit., atteso che l'abrogazione di questa disposizione non ha efficacia retroattiva e che per le norme processuali vale il principio tempus regit actum.