(massima n. 1)
Gli artt. 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l'iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato l'attività procuratoria, né di conseguenza ha, implicitamente, abrogato l'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, a norma del quale, se il procuratore, assegnato fuori della circoscrizione del Tribunale ove ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio, esso si intende eletto presso la cancelleria della autorità giudiziaria adita. Né tale disposizione può esser sospettata di incostituzionalità per violazione degli articoli 35 o 41 della Costituzione, in quanto non determina né una compressione del diritto del difensore ad organizzare liberamente il proprio lavoro, né una limitazione della sua attività economica, sotto il profilo del relativo onere aggiuntivo a carico della parte che lo ha scelto, avendo il legislatore, nella sua discrezionalità, preferito addossarlo a quest'ultima anziché alla controparte, esonerandola dai maggiori costi delle notifiche fuori circondario.