(massima n. 1)
Avendo l'art. 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 abrogato l'art. 5 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1994 (che ammetteva il procuratore legale ad esercitare la professione solo entro il distretto), ed avendo l'art. 8 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 attribuito efficacia retroattiva a tale abrogazione (estendendone gli effetti a tutti i processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 27 del 1997), il difensore munito di procura può, con la suddetta decorrenza, svolgere in ogni caso il suo patrocinio senza limitazioni territoriali.