(massima n. 1)
Nelle procedure speciali, in cui č consentito alle parti di proporre e di svolgere personalmente le loro difese, come il procedimento per la liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e procuratori ex artt. 28 e ss. della L. 13 giugno 1942, n. 794, č ammissibile il conferimento della rappresentanza e della difesa della parte ad un legale, purché questi sia abilitato all'esercizio professionale e munito di regolare mandato. Ne consegue, in caso di costituzione a mezzo di soggetto privo di detti requisiti, l'invaliditā della costituzione medesima e dell'attivitā difensiva svolta dal rappresentante.