(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 82, terzo comma, c.p.c. — a norma della quale, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali ed alle corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente — si applica, in mancanza di diversa disposizione, anche al processo del lavoro — relativamente al quale, costituendo esso una species del genus processo civile, trovano applicazione tutte indistintamente le disposizioni dettate per il processo civile ordinario, salvo quelle espressamente derogate o manifestamente incompatibili — e pertanto la parte appellante in una controversia individuale di lavoro (come pure la parte appellata che intenda costituirsi in giudizio) deve necessariamente avvalersi del ministero di un procuratore iscritto ad un ordine circondariale compreso nel distretto in cui rientra l'ufficio giudiziario adito, comportando l'esercizio delle funzioni di procuratore extra districtum la nullità insanabile degli atti in tal guisa posti in essere per difetto dello ius postulandi, ovvero della capacità del procuratore di stare in giudizio per la parte che rappresenta, senza che possa rilevare che lo stesso sia eventualmente iscritto anche nell'albo degli avvocati.