(massima n. 1)
Nei processi che si svolgono dinanzi alla corte di appello, le parti devono necessariamente essere assistite da difensori (art. 82 c.p.c.) e, pertanto, viola la norma di cui all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, nonché quelle di cui agli artt. 82 e 437 c.p.c. (ed è, conseguentemente, nulla) quella deliberazione del collegio, dinanzi al quale si sia svolta l'udienza di discussione di una controversia agraria, qualora il difensore di una delle parti abbia dichiarato di aderire alla astensione proclamata dal consiglio dell'ordine territoriale, che sia stata adottata omettendo di compiere, e di rendere sufficientemente manifesto, il (necessario) giudizio di comparazione tra il diritto della parte di essere difesa e l'interesse all'esercizio, celere e corretto, della funzione giurisdizionale quale servizio pubblico essenziale ordinato a tutela del bene costituzionalmente garantito della tutela giudiziaria dei diritti, non potendosi, all'uopo, legittimamente ritenere incombente, in capo al difensore che dichiari di volersi astenere, uno specifico obbligo di indicazione espressa e compiuta delle attività processuali che egli si riprometta di svolgere (pur potendo ciò qualificarsi, per il predetto, in termini di onere volto all'arricchimento del complessivo quadro degli elementi sottoposti al vaglio del giudicante), e dovendosi, al contrario, presumere, giusto disposto dell'art. 88 c.p.c., che il detto difensore, nel formulare la richiesta di rinvio, avesse in animo di svolgere una concreta attività difensiva.