(massima n. 1)
Il difetto di rappresentanza difesa tecnica che colpisce la citazione introduttiva del giudizio comporta una nullitā insanabile all'interno e nello sviluppo del processo, non l'inesistenza dello stesso, posto che il contraddittorio, pur se gravemente viziato, non č radicalmente assente; detta nullitā, a sua volta, si riflette sulla sentenza, tramutandosi in motivo di gravame avverso la stessa, secondo la regola dell'art. 161, primo comma, c.p.c., restando sanata soltanto dal giudicato.