(massima n. 1)
Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 della C.E.D.U., non comprende la facoltą della parte che abbia gią nominato il proprio difensore di esercitare attivitą difensiva (nella specie, di inviare atti al giudice) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo (particolarmente per quello civile) e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte.