(massima n. 1)
Il reato di falso giuramento della parte, di cui all'art. 371 c.p., è escluso dall'ambito dell'art. 384 c.p. (casi di non punibilità) che ipotizza uno speciale stato di necessità obiettivamente più ampio di quello previsto dall'art. 54 c.p., in quanto tutela anche la libertà e l'onore, e tuttavia riservato esclusivamente a determinati soggetti processuali (quali il testimone, l'interprete ed altri) obbligati, per legge, a rispondere ai quesiti loro posti. Trattandosi di norma speciale e scriminante, essa non può essere interpretata oltre ai casi ivi tassativamente elencati e che non comprendono l'ipotesi del falso giuramento reso in sede civile. Del resto, siffatta esclusione trova la sua ratio nella circostanza che il giurante, per la natura e struttura del giuramento decisorio e per le modalità della sua realizzazione processuale (artt. 234 e 239 c.p.c.), giammai verrebbe a trovarsi nella «necessità» di dire il falso, potendo, pur sempre, «riferire» alla controparte il giuramento deferitogli e, in estrema ipotesi, astenersi o rifiutarsi dal prestarlo.