(massima n. 1)
Sussiste carenza di legittimazione attiva (la quale, insieme con l'inesistenza del diritto e l'interesse ad agire, costituisce una delle condizioni per la proposizione di un'azione giudiziaria) allorquando taluno, al di fuori dai casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ma non anche quando agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio. Sicché, in tale ultimo caso, quando già nella domanda risulti l'inesistenza in capo all'attore del diritto da lui vantato, la domanda deve essere rigettata come infondata per inesistenza del diritto dell'attore e non per mancanza di legittimazione ad agire. (La S.C. ha così corretto la motivazione della sentenza impugnata, la quale, avendo accertato che beneficiario di un determinato impegno di spesa pubblica era il singolo paziente e non la casa di cura, aveva erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva di quest'ultima e non — come sarebbe stato corretto — l'infondatezza della domanda proposta dalla stessa cara di cura).