(massima n. 1)
Nel quadro del principio per cui non può essere attribuita la rappresentanza processuale quando non risulti conferita al medesimo soggetto anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, deve escludersi che il titolare della direzione affari legali di una società di capitali possa ritenersi munito, indipendentemente dal conferimento di apposita procura (e cioè per via di mera e necessaria deduzione logica dal fatto di ricoprire tale carica), di poteri di rappresentanza sostanziale in ordine ai rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia. Ciò posto, la procura che attribuisca al detto dirigente il potere di decidere, a nome dell'azienda, le modalità di definizione dei rapporti controversi — se transigere, sottoporre la questione al giudice o agli arbitri, o resistere — non può essere interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente processuale, atteso che l'anzidetto potere di scegliere ed attuare la migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche sostanziali e negoziali, comprendendo in sé e precedendo logicamente quello di costituirsi in giudizio (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello, che aveva ritenuto che una procura rilasciata al direttore della Direzione affari legali della RAI Spa dal presidente del consiglio di amministrazione contenesse il conferimento di poteri esclusivamente processuali, nonostante che la procura stessa investisse tale direttore del potere di assumere «tutte le iniziative in ordine alla instaurazione dei giudizi ed alla resistenza nelle cause» nonché di «effettuare rinunce e transazioni»).