(massima n. 1)
In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei medesimi limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante, indipendentemente da uno specifico conferimento di poteri processuali da parte dell'armatore, rimanendo escluse da tale rappresentanza le obbligazioni contrattuali che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo includesse il mandato a vendere l'imbarcazione).