(massima n. 1)
Ai sensi del principio secondo cui la rappresentanza processuale di cui all'art. 77 c.p.c., con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferita soltanto a colui che già sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (espressione del più generale principio del processo relativo alla non disponibilità in via negoziale del potere di stare in giudizio, per la necessità di collegamento tra diritto alla tutela giurisdizionale e affermazione della titolarità del diritto sostanziale), il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, allorché tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale. Il conseguente difetto di legittimazione processuale del soggetto designato come rappresentante è rilevabile in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale.