(massima n. 1)
Non può essere attribuita la rappresentanza processuale quando non risulti attribuita al medesimo soggetto altresì la rappresentanza sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, tuttavia il conferimento della rappresentanza sostanziale non deve necessariamente essere contenuto nel medesimo atto attributivo dei poteri di rappresentanza processuale, né tale conferimento deve risultare dal suddetto atto in maniera sempre espressa e attraverso l'uso di formule prestabilite, né, infine, i rapporti per i quali è attribuita la rappresentanza sostanziale devono essere necessariamente individuati in maniera specifica ed analitica; ne consegue che, a fronte di una procura attributiva di poteri rappresentativi processuali che non contenga altresì l'espressa attribuzione di correlativi poteri sostanziali, occorre sempre valutare, avendo riguardo al tenore complessivo dell'atto, se tali poteri non possano ritenersi presupposti o implicitamente attribuiti ed, eventualmente, se l'individuazione dei corrispondenti rapporti non possa ricavarsi in via indiretta o per relationem. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza d'appello dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di legittimazione processuale del rappresentante della Rai, ritenendo che dalla procura attributiva di poteri di rappresentanza processuale potesse desumersi la precedente attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio, atteso che nell'epigrafe dell'atto il rappresentante veniva individuato come Direttore della direzione risorse umane e organizzative della Rai, e perciò come dirigente preposto allo specifico settore relativo alla gestione del personale).