(massima n. 2)
Nel quadro del principio della non conferibilità della rappresentanza processuale ad un soggetto che non sia munito anche di poteri di rappresentanza sostanziale relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, il legale rappresentante di una società di capitali può ritenersi abilitato a conferire ad altre persone fisiche il potere di rappresentare la società in giudizio — e quindi anche di conferire procura alle liti ai difensori a norma dell'art. 83 c.p.c. —, se le stesse siano munite anche di poteri di rappresentanza sostanziale di carattere generale o inerenti a un organico campo di interessi, come nel caso della rappresentanza institoria, peraltro configurabile anche riguardo al dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall'elemento comune di costituire oggetto di controversia. (Nella specie la S.C., procedendo ad un esame diretto degli atti e annullando, sul punto, la sentenza impugnata, ha ritenuto la società Ferrovie dello Stato regolarmente costituita in giudizio fin dall'inizio in persona del capo dell'ufficio affari legali di Genova, in base alla delibera dell'amministratore straordinario del 17 dicembre 1992, con cui era stato attribuito il potere di rappresentanza processuale anche ai capi degli uffici legali territoriali, i cui poteri anche di rappresentanza sostanziale per i rapporti oggetti di contenzioso di loro competenza trovavano conferma, oltre che nel conferimento della “rappresentanza legale” e nella loro preposizione institoria — pur non esclusiva — a detto contenzioso—, nel potere, di cui erano muniti, di nominare i procuratori destinati a comparire in udienza in rappresentanza della parte a norma dell'art. 420, secondo comma, c.p.c.).