(massima n. 1)
In tema di potere di rappresentanza processuale, a nulla rileva che la procura venga conferita quanto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sia già estinto, tenuto conto che gli unici requisiti stabiliti dalle norme e ricavabili dai principi giurisprudenziali, sono quelli della concomitanza in capo al procuratore dei poteri sostanziali e processuali, e ciò indipendentemente dal tempo del conferimento della procura e dall'individuazione aprioristica dei singoli rapporti ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale. La ratio di tale regola risiede esclusivamente nell'esigenza che il rappresentante processuale sia fornito anche dei poteri dispositivi relativi al rapporto sostanziale, dei quali può rivelarsi necessario l'esercizio anche se il rapporto si è svolto nel passato (ad esempio al fine di transigere o conciliare la lite). (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha confermato la decisione di merito che, con riferimento a procura ad litem rilasciata non del legale rappresentante di una società, ma da un procuratore speciale, successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro controverso, aveva rilevato la piena rispondenza all'art. 77 c.p.c.