(massima n. 1)
La servitù degli scoli prevista dall'art. 1094 c.c. attribuisce al proprietario del fondo inferiore (dominante) il diritto di ricevere ed usare le acque che giungono al fondo superiore (servente) e che residuano dopo l'utilizzazione a vantaggio di questo fondo; la servitù, pertanto, se non assicura al fondo dominante gli scoli, che dipendono dalla misura dell'uso delle acque vive nel fondo servente, impedisce al proprietario di quest'ultimo fondo di invertire le acque a vantaggio di altri fondi propri o di terzi, come è anche precisato espressamente dall'art. 1096 c.c., che consente al proprietario di fare liberamente uso delle acque solo «a vantaggio del suo fondo», anche cambiandone la coltivazione, o di abbandonare in tutti o in parte l'irrigazione.