(massima n. 1)
Si deve escludere che il riconoscimento unilaterale dell'esistenza di un diritto reale — (nel caso di specie: servitù) — possa produrre l'effetto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., ha la ricognizione del debito: la relevatio ab onere probandi, con conseguente inversione del medesimo. E salva, peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto, nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore in actio confessoria.