(massima n. 1)
Colui che agisce in confessoria servitutis (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale diritto — presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni — mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 e ss. c.c.) non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servita, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Né possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le ammissioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta dall'attore.