(massima n. 1)
Il titolare di una servitù può agire in giudizio sia per farne accertare l'esistenza ed il contenuto sia per far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché per chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre al risarcimento del danno. Peraltro nel mentre la domanda di riduzione dei luoghi in pristino stato, ove si tratti di violazione posta in essere dal proprietario del fondo servente, può essere proposta, per il carattere reale della relativa azione, dall'attuale titolare della servitù e contro l'autore della violazione solo se ed in quanto costui abbia ancora quella proprietà, la domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fondo dominante, è esperibile, tenuto conto del carattere personale della relativa azione, attivamente anche dal soggetto che abbia perso la qualità di titolare della servita, purché abbia subito i danni quando ancora la conservava, e, passivamente, contro l'autore della violazione da cui è derivato il danno, anche se non è più proprietario del fondo servente, riguardo ai danni maturati sino al momento in cui ha avuto luogo il trasferimento della proprietà di detto fondo, con effetti che restano ovviamente circoscritti ai soli soggetti del rapporto processuale e non sono, quindi, opponibili al nuovo proprietario del fondo servente, che non abbia partecipato al giudizio. La legittimazione passiva di questo nuovo proprietario subentra salvo diverso accordo, solo per i danni verificatisi dopo l'acquisto che gli deriva dall'aver consentito con la propria inerzia, dolosa o colposa, il protrarsi della situazione antigiuridica, posta in essere dal precedente proprietario, nella quale si concreta il fatto produttivo del danno subito dal titolare della servitù.