(massima n. 1)
Il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità del proprietario del fondo servente, con riguardo alle violazioni dei divieti previsti dal diritto di servitù (nella specie, divieto di ingombrare un terreno con vetture od altre cose), non soltanto per i fatti direttamente commessi dal predetto proprietario del fondo servente, ma anche per i fatti posti in essere da terzi, con la sua tolleranza od a causa del suo comportamento (nella specie, consistente nella demolizione di un muretto divisorio, che aveva agevolato l'accesso di terzi al terreno).