(massima n. 1)
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione dell'art. 6 legge fall. esclude l'iniziativa d'ufficio del tribunale ed implica, pertanto, che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato ed a condizione che la domanda sia mantenuta ferma, cioč non rinunciata; ne deriva che, in caso di accertamento dell'insussistenza del credito in capo al ricorrente, la conseguente carenza di legittimazione di tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilitą, senza alcuna possibilitą di ulteriore esercizio della giurisdizione.